ARTICOLO 1
E' costituito in Verona presso lo Studio Garavaso Ragionieri Commercialisti in Verona via Brigata Toscana n.3, l’associazione culturale denominata "LA MACIA DE COLOR".
ARTICOLO 2
L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. Essa si prefigge principalmente la finalitá di:
ARTICOLO 3
L’associazione a sede legale in VERONA VIA RANDACCIO N 14. Non costituisce variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto lo spostamento della sede legale nell'ambito del comune di Verona.
ARTICOLO 4
I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivitá previste dall'articolo 2 (due) sono forniti:
ARTICOLO 5
Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini, enti e associazioni, italiani o stranieri,ovunque residenti, che ne facciano richiesta, purchè accettino in pieno le finalitá ed il regolamento dello Statuto. L'ammissione ad associato, tuttavia, dovrá sempre essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo. La durata della qualifica di associato è annuale dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno semprechè l'associato sia in regola col pagamento della propria quota associativa. Il mancato pagamento della quota associativa per due anni determina la cancellazione, ipso jure, dall'associazione. Tutti gli associati anno diritto elettorale attivo e passivo.
La qualifica di associato attribuisce:
il tutto senza limitazione alcuna.
Nessun associato o meno potrá pretendere compensi per l'attivitá svolta nell'ambito associativo. L'eventuale attribuzione di compensi può essere stabilita esclusivamente dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative cosí come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa non è mai rivalutabile.
ARTICOLO 6
Organi dell' associazione sono:
ARTICOLO 7
L'Assemblea è costituita dagli associati. Il voto viene espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, tutti gli Associati ed hanno uguale diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per:
L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
Spetta al Presidente convocare l'Assemblea, anche se la richiesta di convocazione proviene dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea Ordinaria spetta eleggere numero 5 (cinque) rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e proporre iniziative che non siano in contrasto con le finalitá del presente Statuto.
L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.
L'Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva in merito ad eventuali modifiche al presente Statuto come stabilito nell'articolo 11 (undici). L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% (cinquantun per cento) degli associati, in prima convocazione, e al 10% (dieci per cento) degli associati, in seconda convocazione.
Le assemblee ordinaria e straordinaria vengono convocate tramite lettera nonchè con ogni altra forma di pubblicitá che il Consiglio Direttivo riterrá idonea al fine di garantire l'effettivitá del rapporto associativo. Con le stesse modalitá deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
L'associato impedito a partecipare alI'Assemblea può delegare un altro associato il quale ha la facoltá di una sola delega.
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 ( cinque) membri eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio riunito eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.
La votazione viene eseguita per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante letera o, in casi di particolare urgenza, tramite comunicazione telefonica.
Al Consiglio spetta, inoltre sostituire i membri che venissero a mancare per qualche ragione o venissero chiamati decaduti in seguito a 3 assenze ingiustificate consecutive, procedendo alla surroga con nominativi dell' elenco dei non eletti e, in caso di esaurimento degli stessi, con la nomina di associati di sua fiducia. Tali membri dureranno in carica fino alla scadenza de Consiglio Direttivo in carica.
Per la validitá delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritá prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio dovrá redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'attivitá svolta nel corso dell' anno solare precedente, nonche un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno.
Il Consiglio Direttivo dura in circa 3 (tre) anni.
ARTICOLO 9
Il Presidente è il rappresentante legale dell' associazione a tutti gli effetti. Cura gli interessi dell' associazione stessa, attua le deliberazioni del Consiglio con il quale compilerá il bilancio annuale.
Il Presidente deve essere eletto tra gli associati, rimane in carica 3 (tre) anni e può essere liberamente rieletto. IL Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri in caso di assenza o impedimento.
ARTICOLO 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall' Assemblea, non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno un Presidente ed effettua il controllo della gestione economico finanziaria dell' Associazione. I Revisori restano in carica 3 (tre) anni.
ARTICOLO 11
Il presente statuto potrá essere modificato soltanto con l' approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo e ratifica dell' Assemblea Straordinaria.
Le modifiche allo Statuto vanno inserite nello Statuto originario controfirmate dal Consiglio Direttivo depositate presso l' Ufficio delle Entrate competente per territorio e comunicate alle autoritá competenti.
ARTICOLO 12
Per quanto non previsto dal presente Statuto,si osservano le disposizioni del Codice Civile e le norme legislative in vigore.
ARTICOLO 13
Nel caso dell' eventuale estinzione dell' Associazione, l' assemblea, a maggioranza assoluta degli iscritti, avrá il compito di decretare lo scioglimento dell' Associazione e di nominare uno o più liquidatori. Nel caso che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione del gruppo con le modalitá di seguito indicate: In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, dopo aver soddisfatte tutte le obbligazioni e le passivitá, i fondi e le proprietá che rimanessero disponibili, dovranno essere devoluti in beneficenza ad associazioni e gruppi con finalitá di riscoperta e valorizzazione della pittura veronese.
ARTICOLO 14
La durata dell' associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 15
L' inizio e la chiusura di ogni esercizio economico finanziario sono fissati rispettivamente al 1 (primo) gennaio e al 31 ( trentuno ) dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 16
Per il buon funzionamento dell' associazione possono essere istituiti e posti in essere oltre gli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
ARTICOLO 17
Per la natura e le finalitá del gruppo il risultato dell' esercizio sociale non può mai dar luogo ad utili ripartibili.
ARTICOLO 18
Come prescritto dalla legge 675/96, in materia di protezione di dati personali, i soci dovranno firmare una dichiarazione di consenso. Per il trattamento e la conservazione di tali dati sono responsabili il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.
ARTICOLO 19
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizione contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
VERONA 06/10/2003.